TRATTAMENTO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE
La vendita di Oro da parte di persona fisica può comportare il conseguimento di un reddito imponibile laddove si verifichi una plusvalenza (“capital gain”) in base alla lettera c-ter, articolo 67, Tuir. Le plusvalenze in questione sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito all’atto della vendita ed il costo o il valore di acquisto dell’oro ceduto.
Per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25% del corrispettivo della cessione (articolo 68, comma 7, lettera d del Tuir). Al momento della redazione delle presenti note, sulla plusvalenza eventualmente realizzata è dovuta una imposta sostitutiva in misura pari al 26,00% (ventisei percento), che si liquida nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui viene incassato il corrispettivo.
Un semplice esempio, di seguito riportato, permette di meglio
comprendere la fiscalità delle plusvalenze generate da oro fisico da investimento.
Criterio generale:
Costo di acquisto documentato: |
20.000 |
Corrispettivo della cessione: |
35.000 |
Plusvalenza di cessione tassabile: |
15.000 |
Imposta da versare 26%: |
3.900 |
Il predetto trattamento fiscale si riferisce ai soggetti residenti in Italia non in regime di impresa (“investitori privati”).
Criterio senza documentazione del costo di acquisto:
Costo di acquisto documentato non disponibile: |
|
Corrispettivo della cessione: |
35.000 |
Plusvalenza di cessione tassabile = 25% del corrispettivo: |
8.750 |
Imposta da versare 26%: |
2.275 |
Il predetto trattamento fiscale si riferisce ai soggetti residenti in Italia non in regime di impresa (“investitori privati”).
In ordine alla determinazione della plusvalenza, si ricorda inoltre che, ai sensi del comma 1-bis del richiamato art. 67 TUIR, agli effetti dell’applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente (last in first out, LIFO) ; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente.
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IMPOSTE INDIRETTE
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 11, del D. P.R. 633/1972, così come novellato dalla Legge 7/2000, le cessioni di oro da investimento sono esenti da imposta sul valore aggiunto.
Per oro da investimento, si intende:
• L’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli.
• Le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione della Comunità europea delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che
soddisfano i suddetti criteri. (Legge 7/2000).
Imposte su successioni e donazioni
Come noto, con l’art. 2, commi da 24 a 54 del D. Lgs. 3 ottobre 2006 n. 262 sono state reintrodotte nell’ordinamento impositivo nazionale, con alcune modifiche rispetto alla normativa previgente, l’imposta sulle successioni e donazioni che erano state abrogate con la legge 18 ottobre 2001 n. 383.
Con la reintroduzione dell’imposta di successione, è ritornato in vigore l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione.
Ciò premesso, la presenza di oro da investimento nell’attivo ereditario del de cuius fa scattare l’obbligo, a carico degli eredi, di tener conto, ai fini della compilazione della dichiarazione di successione, del valore corrispondente all’oro ricevuto. Valore che concorre alla formazione dell’imposta di successione da determinarsi secondo le seguenti aliquote:
Beni del De Cuius: Aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli, quote sociali, altri beni incluso oro da investimento |
Coniuge e parenti in linea retta: |
Esente fino a € 1 milione per ogni beneficiario, oltre tale cifra 4% |
Fratelli e sorelle: |
Esente fino a € 100 mila per ogni beneficiario, oltre tale cifra 6% |
Parenti e affini: |
6% |
Altri soggetti: |
8% |
Il valore dell’oro indicato in sede di dichiarazione di successione assume rilevanza quale “costo fiscale di acquisto” dell’erede (ovvero “valore fiscale di carico”) ai fini dell’applicazione dell’imposta sul capital gain in capo a quest’ultimo
In altri termini, in caso di successiva cessione dell’oro da parte dell’erede, la plusvalenza (capital gain) tassabile ad aliquota del 26% deve determinarsi per differenza tra il
corrispettivo di vendita dell’oro ed il valore attribuito all’oro in sede di dichiarazione di successione.
RISCHI TIPICI
Il Cliente prende atto che le operazioni derivanti dalla vendita di oro da investimento sono sottoposti a determinati fattori di rischio intrinseci alla natura delle transazioni negoziate, quali, a livello esemplificativo:
- oscillazioni derivanti dalla variazione del valore di mercato dell’oro |
- oscillazioni derivanti dalla variazione delle valute |
Ricordiamo che, le plusvalenze eventualmente conseguite dall’operazione in oggetto, in base a quanto dettato dall’art. 67, comma 1 lettera c-ter del D. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere dichiarate quali redditi diversi nella dichiarazione annuale dei redditi.